INPS: rateizzazione dei crediti contributivi

di Roberto Grementieri

Pubblicato 4 Febbraio 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Ai sensi dell'art. 30, d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito con modifiche con legge 30.7.2010, n. 122, dal primo gennaio 2011 la riscossione dei crediti dell'INPS avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

La circolare fornisce le istruzioni, valide sempre a decorrere dall'1.1.2011, relative alle modalità  di gestione dei crediti inseriti nella domanda di rateazione.

In particolare, dal 3 agosto u.s., la rateazione concessa dall'istituto può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa, vale a dire i crediti per i quali non è stato ancora formato l'avviso di addebito con contestuale consegna ad Equitalia.

Dopo la consegna dell'avviso ad Equitalia, infatti, la dilazione potrà  essere richiesta solo e direttamente al competente Agente della riscossione, individuato in base al domicilio fiscale del debitore alla data di formazione dell'avviso di addebito.

La gestione della domanda di rateazione viene definita con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente, il quale in tale data dovrà  avere già  versato la prima rata con il modello F24: in tal modo il piano di ammortamento stesso non verrà  più trasferito ad Equitalia con le modalità  adottate fino al 31.12.2010.

Il versamento delle rate successive verrà  effettuato mensilmente, sempre con il modello F24, riportando la causale e i codici già  utilizzati per il versamento della prima rata, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento della rata precedente.

In caso di mancato versamento di due rate consecutive la dilazione verrà  revocata e i crediti residui saranno affidati all'Agente della riscossione per il recupero coattivo; per tali crediti, inoltre, non potrà  più essere concessa la rateazione.