Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 ha approvato le modalità , con le relative specifiche tecniche, previste per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sui contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione al primo gennaio 2011.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 16, . 13.12.2010, n.220 (Legge di Stabilità ) ha previsto che le parti contraenti dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili – anche da costruire o in costruzione – in corso di esecuzione al primo gennaio 2011 sono tenute al versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale.
L’imposta sostitutiva va corrisposta anche in relazione ai contratti di leasing per il quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo
contratto di compravendita.
L’imposta sostitutiva, invece, non è dovuta per il contratti di leasing immobiliari rispetto ai quali, entro il 31.12.2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà .
La misura dell’imposta sostitutiva è determinata applicando all’importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l’aliquota nella misura, rispettivamente, del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi e successivamente scomputando le imposte proporzionali di cui all’art. 5, Tariffa, Parte Prima, d.p.r. 131/1986, corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria dell'immobile, ed infine, riducendo l'importo risultante di una percentuale forfetaria pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.
Le specifiche tecniche sono utilizzate anche per la comunicazione telematica dei dati catastali relativi ad immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati alla data del primo luglio 2010.