Quest'anno i lavoratori dipendenti che nel corso degli anni 2008 e 2009 hanno lavorato per la produttività della propria impresa o hanno eseguito prestazioni per lavoro straordinario potranno recuperare la detassazione a suo tempo non riconosciuta dal datore di lavoro.
Il bonus fiscale, in effetti, è nato nel secondo semestre del 2008 quindi prorogato per gli anni 2009 e 2010. Tuttavia la proroga ha generato dubbi sull'applicabilità della normativa. E' stato necessario un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate in base al quale è stato ribadito il principio per cui l'incentivo consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% al posto dell'Irpef in misura ordinaria deve ritenersi applicabile a tutti gli emolumenti riconducibili a incrementi di produttività , innovazione ed efficienza organizzativa nonché sullo straordinario se correlato alla stessa produttività .
Nonostante l'intervento dell'Agenzia, i datori di lavoro non hanno potuto riscattare in busta paga la detassazione spettante ai lavoratori poiché si trattava ormai di anni pregressi. Di conseguenza, i lavoratori che si trovano nelle condizioni di poter recuperare il bonus potranno farlo in sede di dichiarazione dei redditi di quest'anno.
I datori di lavoro dovranno indicare nel Cud 2011, che consegneranno ai dipendenti entro la fine di febbraio, le somme erogate negli anni 2008 e 2009 soggette a detassazione. In questo modo, i lavoratori saranno messi nelle condizioni di recuperare l'incentivo tramite presentazione della dichiarazione dei redditi.
Occorre fare, quindi, molta attenzione ai dati contenuti nel Cud 2011 poiché nel caso in cui vengano indicati redditi legati alla produttività , il lavoratore potrà recuperare il bonus. E' importante, però, che il lavoratore presenti la dichiarazione dei redditi anche in presenza di soli redditi di lavoro dipendente poiché solo in questo modo potrà essere recuperato il bonus fiscale. I contribuenti che non presenteranno la dichiarazione dei redditi non avranno modo di recuperare quanto spettante.