Nuove norme per i permessi ex legge n. 104/1992: le ha introdotte la legge n. 183 del 4 novembre 2010 che in parte ne modifica l’impianto generale e riguarda anche i disabili.
Si è stabilito ora che un solo lavoratore può assistere la stessa persona e che una volta scelto un lavoratore, solo questi può chiedere i giorni di permesso.
Vi è una sola eccezione: quella dei genitori. L’assistenza al figlio è infatti riconosciuta a entrambi i genitori, che quindi possono assentarsi dal lavoro entrambi, in modo alternativo.
Padri e madri sono interessati da un’altra novità : con la nuova legge hanno diritto a tre giorni di permesso al mese anche per un figlio sotto i tre anni.
Per essi ci sono più opzioni: restare a casa in congedo parentale; tornare al lavoro e chiedere due ore di riposo al giorno; tornare al lavoro e chiedere tre giorni di permesso al giorno(questa terza possibilità è alternativa alle altre due e non si aggiunge ad esse).
Resta confermato che i permessi non sono riconosciuti ai lavoratori se il disabile è ricoverato a tempo pieno con le seguenti eccezioni: ricoveri durante i quali per qualche tempo il disabile deve recarsi fuori della struttura per visite e terapie; ricoveri di persone in stato vegetativo o con prognosi infausta a breve termine; ricoveri di minori che hanno bisogno anche di assistenza dai genitori o familiari, bisogno documentato dai sanitari.
Ultima importante novità riguarda i familiari che possono avere il diritto di chiedere i tre giorni di permesso.
In base alle norme precedenti avevano diritto coniuge, parenti e affini di persona in situazione di disabilità grave entro il terzo grado.
Il nuovo disposto normativo prevede, invece, il diritto a godere dei permessi oltre al coniuge, i parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati).
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto quando: i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età ; oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti (vale a dire: celibi, figli naturali non riconosciuti, divorziati, separati legalmente, abbandonati dall'altro coniuge).