Dal periodo d’imposta 2010, le regole per la deducibilità degli interessi passivi per i contribuenti IRES sono cambiate, così come disposto dalla Finanziaria del 2008.
La nuova disciplina è regolamentata dall'articolo 96 del TUIR.
La norma stabilisce che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati.
L'eventuale eccedenza è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo, da intendersi come la differenza tra il valore e i costi della produzione, con esclusione delle voci relative all'ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
La riforma stabilisce che a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la quota del ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
La norma prevede anche che il riporto a nuovo del ROL eccedente possa avvenire senza alcuna limitazione temporale, permettendo che nel corso degli anni avvenga un accumulo delle eccedenze in capo allo stesso soggetto, utilizzabile negli anni successivi fino a completo assorbimento.
Precedentemente, il legislatore aveva previsto soltanto la possibilità di dedurre forfetariamente 10.000 euro il primo anno e 5.000 euro il secondo anno, importo a cui andava aggiunto l'ammontare del 30% del Rol del periodo.
La possibilità di riportare la quota di ROL non dedotta era, invece, ammessa soltanto all'interno del consolidato, in modo da consentire alle società del gruppo di compensare le posizioni della società .
La ratio della riforma è diversa da quella dei primi due anni di applicazione.
Infatti, all'inizio, essendo le regole di deduzione degli interessi passivi più restrittive rispetto alle precedenti, si è voluto comunque assicurare con la deduzione forfetaria una quota di deducibilità degli interessi passivi.
Con la possibilità di riporto del ROL, si è voluto non penalizzare il contribuente che ha proceduto a investimenti.
Infine, il riporto delle eccedenze del ROL è permessa senza un termine decadenziale.