L’art. 7 della legge n. 300/1970 sancisce a carico del datore di lavoro l’obbligo, prima di emettere un qualsiasi provvedimento disciplinare al lavoratore, di contestargli l’addebito e di sentirlo a difesa.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, una corretta interpretazione di detta norma porta ad affermare che la disposizione dell’audizione del lavoratore si renda obbligatoria per il datore di lavoro, pena l’illegittimità del provvedimento comminato, solo ove il lavoratore ne abbia formulato espressa istanza.
Incombe pertanto sul dipendente che, sottoposto a procedimento disciplinare, avverta l’esigenza di essere ascoltato in merito dal datore di lavoro, di formulare apposita richiesta in tal senso.
A tutela dell’affidamento del datore di lavoro circa la legittimità del provvedimento sanzionatorio comminato senza la preventiva audizione del dipendente, risulta necessario, peraltro, che la richiesta da questi formulata sia esplicita ed univica, laddove insufficiente e, quindi, irrilevante deve essere considerata l’istanza che si caratterizzi generica o, peggio, come ipotetica ed eventuale.
Inoltre, costituisce apprezzamento di fatto, la valutazione globale della condotta del lavoratore, sottesa alla comminazione del licenziamento disciplinare, in ordine alla gravità dell’infrazione ed alla sua proporzionalità con la sanzione irrogata.