Tratto dallo speciale:

Assunzione agevolata di lavoratori con disoccupazione ordinaria o edile

di Roberto Grementieri

Pubblicato 17 Dicembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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Concludiamo oggi la nostra disamina delle agevolazioni previste in Finanziaria 2010 per promuovere le assunzioni. Esaminiamo questa volta l’incentivo all’assunzione di percettori di trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o (alternativamente) dell’indennità  speciale di disoccupazione edile.

In via sperimentale, il Legislatore ha previsto che tutti i datori di lavoro possono accedere alle agevolazioni connesse con la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno) con i soggetti in epigrafe, comprese le società  cooperative per il socio con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato.

Cause di esclusione dal beneficio sono:

1. assunzione in assolvimento di un obbligo di legge, di contratto (collettivo o individuale);

2. datore di lavoro che, nei dodici mesi precedenti, abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalita’ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

3. datore di lavoro con sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale in atto, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalita’ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;

4. qualora tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.

Prima di verificare i casi di concessione del beneficio, si ricorda che la legge prevede quanto segue nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato: a conguaglio con quanto dovuto dal datore di lavoro all’Inps, l’Istituto di previdenza eroga un incentivo pari all’indennità  che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilità  o quota di mensilità  residue rispetto a quelle già  percepite, con esclusione di quanto sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa.

L’importo dell’incentivo non puo’ essere superiore alla retribuzione erogata al lavoratore interessato riferita al corrispondente mese dell’anno.

Ciò premesso, i casi in cui trova applicazione il beneficio sono così identificati:

1. assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
2. trasformazione di contratti di lavoro, nel corso dell’anno 2010, da tempo determinato, comunque stipulato successivamente al 1° gennaio 2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente e con gli altri incentivi in commento nel presente contributo.

Il datore di lavoro che ha stipulato un contratto di lavoro come previsto dalla legge e che intende chiedere l’incentivo, deve effettuare apposita domanda all’Inps, entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro.

Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del decreto interministeriale, la domanda puo’ essere presentata entro il mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso.

L’incentivo può essere riconosciuto nel rispetto del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie stanziate, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2010.

L’INPS verifica la disponibilità  delle risorse finanziarie a fronte delle singole domande di accesso all’incentivo stesso.

Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti, l’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.