Incentivi all’occupazione: lavoratori in mobilità 

di Roberto Grementieri

Pubblicato 16 Dicembre 2010
Aggiornato 23 Marzo 2018 12:13

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Continuiamo il nostro viaggio nel mondo degli incentivi all’occupazione previsti in Finanziaria: dopo aver delineato l’agevolazione per l’assunzione di lavoratori disoccupati con requisiti normali, proseguiamo l’illustrazione delle agevolazioni.

Assunzione di lavoratori in mobilità  o che beneficiano dell’indennità  di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità  contributiva: prolungamento della riduzione contributiva.

Nel dare attuazione alle previsioni di cui al comma 134 dell’art. 2 della Legge Finanziaria del 2009, il legislatore ha reso operativa la norma in virtù della quale si riconosce il prolungamento della riduzione prevista per le assunzioni di lavoratori in mobilità , fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010.

Nello specifico è stato chiarito che il beneficio in oggetto è riconosciuto:

1) non oltre la data del 31 dicembre 2010 per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilità  o che beneficiano dell’indennità  di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità  contributiva;

2) non oltre la data del 31 dicembre 2010 in favore dei datori di lavoro che, al momento dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, hanno già  alle proprie dipendenze lavoratori che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) al momento dell’assunzione, erano in mobilità  o titolari dell’indennità  di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
b) nel corso dell’anno 2010, maturano almeno 35 anni di anzianità  contributiva.

Analogamente a quanto previsto al punto 1) che precede, il beneficio spetta anche alle società  cooperative per il socio con cui le medesime instaurano o abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato con le modalità  illustrate.

Non danno accesso al beneficio in parola, le assunzioni in attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

Anche in questo caso, il beneficio è cumulabile con l’incentivo previsto in caso di assunzione di lavoratori percettori di indennità  di disoccupazione ordinaria/speciale edile, se ne ricorrono i presupposti.

Il datore di lavoro che intende richiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro secondo le modalità  che verranno definite dall’Istituto stesso.

Per la concessione dei benefici in oggetto sono complessivamente stanziate risorse finanziarie pari a 120 milioni di euro per l’anno 2010.

Nelle ipotesi in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti, l’Inps concederà  il beneficio seguendo l’ordine cronologico di stipulazione del contratto di lavoro, ferma restando l’osservanza del termine indicato per la presentazione delle domande.