Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, due distinti decreti ministeriali danno attuazione alle previsioni normative di cui alla Legge finanziaria 2010 dello scorso anno, in particolare, all’art. 2, commi 134 e 151:
- a) agevolazioni all’assunzione di percettori di trattamento di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- b) assunzione di lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva;
- c) agevolazioni all’assunzione di percettori di trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o (alternativamente) dell’indennità speciale di disoccupazione edile.
Vediamo tutti i casi, uno per uno.
Agevolazioni all’assunzione di percettori di trattamento di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
In sede di Legge Finanziaria dello scorso anno, il Legislatore ha introdotto benefici di natura contributiva in via sperimentale per l’anno 2010 a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disoccupati con almeno 50 anni di età che siano percettori del trattamento di disoccupazione non agricola con requisiti normali.
L’agevolazione si attiva previa presentazione di apposita domanda.
I requisiti indicati (età del lavoratore e tipologia di prestazione) devono essere presenti congiuntamente.
Innanzitutto, si precisa che tutti i datori di lavoro possono accedere alle agevolazioni descritte a seguire, comprese le societa’ cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano un rapporto di lavoro subordinato.
In ogni caso, tuttavia, non deve trattarsi di assunzioni effettuate in virtù di un obbligo di legge o di contratto collettivo o individuale.
Così come il beneficio non spetta qualora:
- nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;
- qualora tra l’impresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Individuati i casi di ammissione al beneficio economico legato alle assunzioni, si indicano di seguito le tipologie di agevolazioni previste:
a) l’agevolazione consiste nell’ammissione al pagamento della contribuzione previdenziale in misura ridotta.
In particolare, è previsto il versamento della contribuzione in misura pari al 10% nel caso di ricorso a contratti a termine non superiori a 12 mesi;
b) a ciò si aggiunge, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l’attribuzione del beneficio contributivo per ulteriori 12 mesi. Inoltre, se il rapporto di lavoro e’ a tempo pieno, il datore di lavoro potrà accedere al contributo mensile pari al 50% della indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore se non avesse lavorato.
In caso di assunzione, infine, a tempo indeterminato: il pagamento della contribuzione ridotta, come indicato sopra, viene riconosciuto per 18 mesi e viene concessa l’erogazione del contributo mensile pari al 50% della indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore se non avesse lavorato, se il rapporto è a tempo pieno.
Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto di lavoro e che intende chiedere il beneficio deve effettuare apposita domanda all’Inps entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro.