Cosa è cambiato per i Co. Co. Co. con il Collegato Lavoro, entrato in vigore ieri 24 novembre? Nella pratica poco, nella teoria abbastanza: per le collaborazioni coordinate e continuative sono state introdotte due disposizioni importanti, la prima delle quali – contenuta nell’articolo 39, estende il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, già previsto dalla legge per i soli lavoratori dipendenti.
L’estensione comporta che l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dai committenti sui compensi ai collaboratori a progetto o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata.
Si ricorda che per il reato evidenziato è prevista la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.033 euro che però non trova applicazione nel caso di versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
La seconda disposizione che interessa è contenuta nell’articolo 50 che reca una disciplina di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, introducendo criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno in caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione.
L’articolo 50 pone, pertanto, una norma transitoria per la misura del risarcimento del danno.
In tale ipotesi, fatte salve le sentenze passate in giudicato, il datore di lavoro, qualora avesse offerto, entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell’occupazione è tenuto unicamente a risarcire il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.
L’articolo 48, comma 7, introduce una ulteriore ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa che può essere instaurata senza necessità di progetto.
Si tratta di collaborazioni occasionali, cioè di rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro .
La nuovo tipologia interessa i servizi di cura e assistenza alla persona, non superiori, però, a 240 ore. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si rendono, inoltre, applicabili i nuovi termini di decadenza per opporsi alla comunicazione della risoluzione del contratto da parte del committente.