Il job sharing (o contratto di lavoro ripartito) è un particolare contratto di lavoro subordinato attraverso il quale due lavoratori assumono in solido l’impegno ad adempiere un’unica e identica obbligazione di lavoro.
Per quanto concerne il licenziamento si applica la disciplina generale, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale.
Il contratto in questione è infatti un contratto atipico, non speciale in senso stretto, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina lavoristica, compatibilmente con le particolarità del rapporto e fatto salvo quanto espressamente stabilito dalla legge.
In considerazione del vincolo di solidarietà , il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale interessa entrambi i coobbligati: il posto è uno solo e la sua soppressione non può che comportare automaticamente il licenziamento di tutti e due i lavoratori che lo occupano.
A tal riguardo le questioni che possono porsi in concreto sono molteplici.
Basta pensare, ad esempio, in caso di licenziamento collettivo o messa in mobilità , all’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, sicuramente problematica quando i lavoratori da prendere in considerazione sono due, diversi, ma che contemporaneamente occupano la medesima posizione lavorativa.
Quanto al licenziamento disciplinare, ferma la regola dell’applicabilità della disciplina generale, occorre precisare che il vincolo di solidarietà ed il particolare legame fiduciario che si instaura fra i due coobbligati fanno sì che l’inadempimento dell’una possa riflettersi sulla posizione lavorativa dell’altro.
Fermo restando che nel contratto di job sharing i singoli lavoratori non si obbligano ad assicurare il corretto adempimento dell’obbligazione lavorativa da parte dell’altro coobbligato, ma esclusivamente a garantire l’adempimento dell’interno obbligo contrattuale, in caso di impedimento del collega, saranno pertanto addebitabili esclusivamente al singolo lavoratore che le ha commesse le infrazioni al codice disciplinare di cui si sia reso colpevole.
La responsabilità in capo all’altro coobbligato sorgerà solo nel momento in cui quest’ultimo, venuto a conoscenza dell’assenza del coobbligato, non provveda tempestivamente a sostituirlo.
Peraltro, se la violazione è molto grave e la sanzione si risolve nel licenziamento per motivi disciplinari, il lavoratore rimasto subirà le conseguenze dell’alterazione dell’assetto originario e potrà subire senza colpa l’estinzione del vincolo contrattuale.