Studi di Settore: è tempo di giustificare lo scostamento dei valori

di Nicola Santangelo

Pubblicato 2 Dicembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

Si ha tempo fino al prossimo 31 gennaio 2011 per presentare al Fisco le proprie motivazioni in merito agli scostamenti che derivano dal confronto fra i dati indicati in Unico e quelli stimati dagli Studi di Settore.

Un mese in più per i contribuenti rispetto a quanto indicato dalla circolare 34/E/2010 dell'Agenzia delle Entrate, i quali potranno utilizzare il software presente sul sito dell'Agenzia attraverso il quale sarà  possibile comunicare informazioni ed elementi che giustifichino le situazioni di non congruità , non normalità  o non coerenza derivanti dall'applicazione degli Studi di Settore per il 2009.

Si chiama Segnalazione Studi di Settore Unico 2010 ed è il software messo a punto dall'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che dovranno giustificare la propria posizione rispetto ai risultati degli Studi.

Chi deve utilizzare il programma? L'Agenzia delle Entrate informa che potranno comunicare le eventuali giustificazioni in merito, trasmettendo le opportune informazioni, i contribuenti che per il periodo d'imposta 2009 non risultano congrui anche a fronte di una non normalità  economica, non risultano coerenti, non risultano normali anche se congrui, hanno indicato in dichiarazione le cause di inapplicabilità  e di esclusione. Tramite Segnalazione Studi di Settore Unico 2010 verrà  predisposta una segnalazione ed inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Per l'utilizzo del software il contribuente ha necessità  di un codice personale, indispensabile per fruire dei servizi Internet dell'Agenzia delle Entrate oppure deve avere ottenuto l'autorizzazione per accedere al servizio Entratel.

Lo Studio di settore rappresenta una presunzione semplice. Nello specifico il Fisco deve provare che il contribuente rientra nelle medie standard individuate dalla rilevazioni statistiche. In caso contrario sarà  cura del contribuente fornire ogni elemento utile al fine di suffragare i propri dati.

L'accertamento è nullo se non viene preceduto dall'attivazione del contraddittorio. Se il contribuente non partecipa al contraddittorio o comunque non formula alcuna tesi a sostegno dei propri valori l'Agenzia delle Entrate può emettere un avviso di accertamento sulla base dei dati presuntivi di non congruità .