Clausola di non trasferibilità  dell’assegno

di Roberto Grementieri

Pubblicato 30 Novembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

logo PMI+ logo PMI+

Secondo l’art. 49, comma 4, del d.lgs. n. 231 del 2007, i moduli degli assegni bancari e postali sono rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità .
Tuttavia, il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

Il successivo comma 8, prevede che il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a Euro 5.000,00 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità .

Inoltre, in base al vigente dispositivo dell’art. 49, tali assegni emessi per importi pari o superiori a Euro 5.000,00 (per gli assegni circolari ed i vaglia a prescindere da tale limite) devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità .

In merito al limite di Euro 5.000,00, il Ministero dell’Economia ha chiarito (con circolare 281178/2010) che lo stesso vada inteso per singolo assegno, per cui gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale di trasferimento.

Si ricorda, inoltre, che gli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. a me medesimo) non possono circolare, qualunque sia l’importo.
L’unico utilizzo possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Con riguardo al trasferimento degli assegni liberi emessi per un importo inferiore a Euro 5.000,00, la normativa attualmente vigente prevede che è sufficiente la firma del girante e non anche il relativo codice fiscale, che era, invece, obbligatorio, a pena di nullità  nel precedente testo.