L’art. 39 del Collegato Lavoro estende il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, previsto dall’art. 2 del d.l. 463/1983 per i soli lavoratori dipendenti, anche all’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata INPS.
Ciò significa che il committente che non versa alla gestione separata è equiparato al datore di lavoro che non versa le trattenute previdenziale dei lavoratori subordinati.
La sanzione è la reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.033 euro che, tuttavia, non trova applicazione in caso di versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della sanzione.
Il successivo art. 40 del Collegato lavoro, sempre in materia previdenziale, modifica i criteri di calcolo della contribuzione figurativa, con riferimento all’anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004 in base all’importo normale della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l’evento, come determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.