L’art. 35 del Collegato Lavoro – intervenendo sull’art. 19-ter della legge n. 2/2009 e prorogando ulteriormente una disposizione del nostro ordinamento giuridico – fissa al 31 dicembre 2012 il termine per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere un indennizzo, fino al giorno di maturazione della vecchiaia, da parte di quei soggetti che chiudono l’attività commerciale per crisi, e che hanno almeno 62 anni se uomo e 57 se donna.
La norma di riferimento è il d.lgs. n. 207/1996 e, sull’argomento, alcune circolari INPS, hanno dettato alcune note operative.
Anche il Ministero del Lavoro con nota n. 5071/P/189/13 del 20 marzo 2009 è intervenuto sulla materia relativamente al momento di cessazione dell’indennizzo che deve essere prorogato fino alla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia.
L’indennità , pari al minimo, spetta a coloro che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano l’attività su aree pubbliche.
Per effetto dell’art. 59, comma 58, della legge n. 449/1997 l’indennizzo fu esteso agli agenti e rappresentati di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.