La disciplina sanzionatoria in materia di orario di lavoro è stata nuovamente modificata dall’art. 7 del Collegato Lavoro. La riforma prevede infatti una sanzione compresa tra 100 e 750 euro, o tra 400 e 1.500 euro se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento. Si arriva a una multa tra 1.000 a 5.000 euro se la violazione riguarda più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento. A far scattare il pagamento è la violazione:
a) della normativa sulla durata media dell’orario settimanale di lavoro (48 ore, comprensive dello straordinario);
b) della normativa sui riposi settimanali.
In caso di violazione della normativa sulle ferie, la sanzione amministrativa è compresa tra 100 e 600 euro. Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata per almeno due anni, la sanzione è compresa da 400 a 1.500 euro. La sanzione sale da 800 a 4.500 per le violazioni riguardanti più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni.
Ricordiamo inoltre che:
a) la durata del riposo settimanale deve essere di almeno ventiquattro ore consecutive;
b) il riposo settimanale va cumulato con le undici ore di riposo giornaliero tra una prestazione e l’altra;
c) per i minori di diciotto anni sono previsiti due giorni di riposo consecutivi, comprendenti la domenica.
Quanto appena detto, ovviamente, non esclude la possibilità che, a fronte di determinate situazioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva vi possono essere eccezioni al diritto di riposo settimanale, ad esempio:
a) nella attività a turni;
b) nelle attività caratterizzate da periodi lavorativi frazionalti;
c) nei trasporti ferroviari;
d) nelle ulteriori previsioni, limitatamente al settore privato, stabilite dalla pattuizione collettiva.