Apprendistato: l’assenza per malattia prolunga la formazione

di Roberto Grementieri

Pubblicato 17 Novembre 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:40

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L’imprenditore o l’azienda che offre formazione ad un giovane assunto con contratto di apprendistato, così come previsto dalla legge, può prolungare il contratto a termine con l’apprendista per un periodo equivalente all’assenza per malattia del lavoratore. Tuttavia, per poterlo fare deve comunicare questa sua intenzione all’interessato prima della scadenza del contratto.
In caso contrario, il rapporto diventa a tempo indeterminato e il recesso viene considerato licenziamento illegittimo, con conseguente obbligo di reintegra.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 20357/2010 che ha respinto il ricorso di una società  di servizi nei confronti di due assunti con contratto di apprendistato.

Rimasti assenti dal servizio per malattia, alla scadenza concordata il rapporto era invece proseguito regolarmente per altri diciannove giorni (corrispondente al periodo di malattia). Solo successivamente i due erano stati convocati dall’azienda per ricevere comunica di recesso dal rapporto di lavoro, per avvenuta fine del contratto di apprendistato!

Il tribunale ha accolto la richiesta dei due apprendisti: non avendo ricevuto in precedenza una comunicazione dello slittamento, il rapporto si era trasformato a tempo indeterminato e il licenziamento era illegittimo . La decisione è stata confermata anche in appello e la vicenda è così giunta in Cassazione.

La Suprema Corte ha infatti spiegato che l’apprendistato è, per espressa definizione legislativa, un rapporto di lavoro speciale nel quale l’imprenditore è obbligato a impartire all’apprendista alle sue dipendenze la formazione necessaria a conseguire la capacità  tecnica per diventare qualificato. Lavoro e insegnamento devono essere effettivi e non fittizi: restano dunque esclusi ai fini del completamento dell’apprendistato, i periodi di inattività  come malattia e ferie.
In questi casi, ha proseguito la Corte, se il datore di lavoro a causa di una sospensione prolungata dell’attività , ritiene di dover “congelare” il tale periodo rispetto termine fissato con il contratto, lo deve fare “in modo chiaro e con piena consapevolezza per le parti”.

Il datore di lavoro che ritenga di detrarre le assenze per malattia dall’apprendistato spostando la scadenza convenuta ad altra data, “ha l’obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto”.

Non può pertanto limitarsi a far decorrere il termine concordato per poi comunicare a posteriori che ha ritenuto di non considerare un dato periodo.
Infatti, ha concluso il collegio, “il criterio di effettività  è criterio di garanzia” che non può risolversi nel venir meno della certezza del termine finale del contratto e determinare una situazione di ambiguità .