L’art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 prevede che le somme erogate ai lavoratori, a fronte di una trasferta fuori dal Comune di lavoro, siano esenti fino alla soglia giornaliera di 46,48 euro in Italia e di 77,47 euro all’estero.
Tali esenzioni sono ridotte di un terzo nel caso in cui al lavoratore venga riconosciuto un rimborso a piè di lista delle spese di vitto o di alloggio e di due terzi nel caso in cui l’azienda rimborsi a piè di lista sia le spese per il vitto che per l’alloggio.
I caratteri fondamentali della trasferta sono quindi principalmente due:
a) il mutamento del luogo di lavoro, normalmente indicato nel contratto di assunzione o desumibile in base all’effettivo luogo di svolgimento della prestazione;
b) a temporaneità dello stesso.
La risposta all’interpello (n. 14/10) proposto da Confartigianato, riguardante l’indennità di trasferta contrattuale, ha dato vita ad una interpretazione assai restrittiva:
a)l’indennità di trasferta risulterà totalmente esente da contribuzione e IRPEF nei limiti previsti dai contratti collettivi nazionali o di secondo livello. Il Ministero ricorda che si dovrà operare il deposito di tali contratti collettivi presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro e presso gli Enti previdenziali entro 30 giorni dalla stipula.
b) le maggiori somme riconosciute a titolo d’indennità di trasferta dall’azienda al lavoratore in base ad accordo individuale, dovrebbero essere gestite alla stregua di un “superminimo individuale (eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari)” e quindi soggette ad imposizione fiscale e contributiva.