Per l’assunzione (anche con contratto a termine) di dirigenti disoccupati è concessa alle aziende con meno di 250 dipendenti una riduzione pari alla metà della contribuzione dovuta per ciascuno dei predetti dirigenti, per un massimo di 12 mesi.
La concessione del beneficio – previa stipulazione di convenzione tra l’Agenzia per l’impiego, le associazioni delle imprese e la confederazione dei dirigenti privi di occupazione – viene decisa con decreto del direttore dell’Agenzia per l’impiego.
Nel provvedimento viene indicata la retribuzione lorda annua di riferimento, per il calcolo della contribuzione e del relativo beneficio.
L’abbattimento della metà si applica alla contribuzione totale, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore, e ad ogni altra agevolazione con la sola esclusione del contributo di solidarietà e delle aliquote contributive riscosse dagli Enti previdenziali in qualità di soggetti esattori e non diretti destinatari.
Rientra oggi in tale ultima categoria, restando escluso dallo sgravio, il contributo pari allo 0,30% dovuto al Fondo di rotazione o al Fondo interprofessionale per la formazione continua.
Il datore di lavoro autorizzato comunica l’assunzione del dirigente all’INPS, allegando il decreto di concessione. Nel caso di rapporto di lavoro a cavallo di due anni solari è richiesta al datore di lavoro una dichiarazione attestante l’ammontare della retribuzione di competenza di ciascun anno.
Non sono previsti particolari adempimenti per la denuncia mensile.
Il datore di lavoro versa direttamente la contribuzione nella misura ridotta.
L’agevolazione si estende ai premi dovuti all’INAIL.