“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” , recita l’art. 2934 del Codice Civile. Ebbene, anche i crediti di lavoro possono cadere in prescrizione se non si esercita in tempo il proprio diritto. Ma andiamo con ordine…
La legge prevede due tipi di prescrizione, presuntiva ed estintiva.
La prescrizione presuntiva è caratterizzata dalla presunzione dell’estinzione di un certo credito retributivo per adempimento. Tale presunzione si può vincere soltanto con la confessione del debitore in giudizio o con il giuramento richiesto dal creditore e non prestato dal debitore. I suoi termini sono di:
- un anno per le retribuzioni pagate con cadenza non superiore al mese;
- tre anni per le retribuzioni corrisposte con cadenza superiore al mese.
La prescrizione estintiva, invece, è caratterizzata dal regime generale dell’estinzione del diritto in caso di mancato esercizio da parte del titolare nel termine stabilito.
Nel campo del Diritto del Lavoro, il termine di prescrizione estintiva è normalmente di cinque anni (prescrizione breve). Vi sono soggetti tutti i crediti di natura retributiva pagati con periodicità annuale o inferiore, compresi gli interessi relativi alle somme in questione.
Vi rientrano anche il trattamento di fine rapporto e le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto come, ad esempio, l’indennità sostitutiva del preavviso.
Esiste, comunque, anche una prescrizione di dieci anni che decorre tutte le volte che non si applicano gli altri termini. In assenza di disposizioni normative, la Giurisprudenza ha stabilito che sono soggette alla prescrizione decennale le seguenti situazioni:
a) crediti derivanti da risarcimento dei danni;
b) diritto alla qualifica superiore;
c) diritto all’accertamento della natura subordinata del rapporto;
d) diritto al riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato e non a termine.