Per il corretto computo del TFR bisogna tener conto del fatto che il sistema di calcolo previsto dalla legge in vigore è interamente applicabile solo ai lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 1990. Il sistema di calcolo attuale prevede che l’ammontare del TFR spettabile sia uguale alla somma, per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile divisa per 13,5. La quota di retribuzione annuale così determinata deve essere accantonata e rivalutata al 31 dicembre di ciascun anno.
L’accantonamento deve essere iscritto in bilancio e il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare annualmente, oltre che nei casi di richiesta del lavoratore, l’entità dell’accantonamento stesso.
Nella retribuzione annua accantonabile si computano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura ed escluse le somme pagate a titolo di rimborso spese.
La contrattazione collettiva può però derogare alle norme di legge stabilendo in modo tassativo tutti gli elementi da assumere a base di calcolo.
La retribuzione annua accantonabile corrisponde alla retribuzione cosiddetta di competenza dell’anno, cioè quella dovuta per l’anno medesimo, costituita da tutti i compensi diventati liquidi ed esigibili, anche se erogati successivamente per qualsiasi ragione.
I compensi con periodicità superiore al mese, come la quattordicesima, che si riferiscono anche a prestazioni dell’anno precedente, sono computati nella retribuzione dell’anno in cui vengono erogati, in quanto esigibili in quel momento.
In materia di retribuzione in natura, l’aspetto più problematico del computo delle retribuzioni in natura è la loro valorizzazione economica.
Salvo diversa previsione del contratto collettivo, ai fini della determinazione della retribuzione in natura prevale un criterio civilistico identificato nel valore economico del bene o del servizio.
Normalmente i periodi di sospensione del rapporto di lavoro in cui decorre l’anzianita di servizio senza pagamento della retribuzione, non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del TFR.
In tal caso si deve tener conto unicamente delle retribuzioni dei restanti periodi effettivamente lavorati.
Nelle seguenti ipotesi tassative di sospensione del rapporto, invece, la legge dispone il computo di una retribuzione figurativa nella retribuzione annua valida per il TFR: infortunio e malattia; astensione obbligatoria per maternità ; cassa integrazione guadagni; contratti di solidarietà .
La retribuzione figurativa utile per il computo del TFR deve essere pari a quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale prestazione.
Devono pertanto essere considerati quei compensi e maggiorazioni normalmente corrisposti al lavoratore, come lo straordinario fisso o l’indennità per turni.