Per le imprese di autotrasporto che non versano in condizioni di difficoltà , è confermata la possibilità di ottenere un bonus sul bollo auto pagato per il 2010 nelle misure differenziate del 38,50% per i mezzi di massa complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i mezzi di massa superiore a 11,5 tonnellate, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
La legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010), al comma 250 dell’articolo 2 ha confermato, anche per l’anno in corso, il credito d’imposta previsto dal comma 26, dell’articolo 83-bis, del d. lgs. n. 112/2008 a favore degli autotrasportatori, da calcolarsi sulla tassa automobilistica pagata per il 2010.
Come per l’anno precedente, al fine di ottenere il bonus, si rende necessario presentare anche la dichiarazione sostitutiva, approvata dal recente provvedimento dirigenziale dello scorso 13 agosto, utilizzando il codice tributo indicato col codice tributo 6829.
Il credito d’imposta è utilizzabile senza dover attendere alcun via libera (nulla osta) da parte delle Entrate, ma nei limiti delle regole de minimis come stabilite con il D.M. 3/06/2009.
Il richiamato decreto stabilisce talune regole necessarie per l’ottenimento del bonus come il rispetto del limite dei citati 500.000 euro per contributi ricevuti nell’arco di tre esercizi finanziari, l’obbligo di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da redigere utilizzando il modello approvato dalle Entrate, nonché la presentazione di tale dichiarazione a mezzo raccomandata e senza avviso di ricevimento al Centro operativo di Pescara.
Dopodiché, il bonus è spendibile esclusivamente in compensazione utilizzando il modello di delega F24 e l’eccedenza non è rimborsabile, non risultando lo stesso rilevante ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili e dei componenti negativi.
Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi, il credito d’imposta trova la corretta collocazione nel quadro RU di Unico e la mancata indicazione non fa perdere il bonus, ma rende applicabile la sanzione per errata compilazione del modello dichiarativo pari a 258 euro; al contrario le false attestazioni riscontrate nella dichiarazione sostitutiva, oltre alla decadenza, rilevano come reato di falso in atto privato.