Novità in materia di notifica via posta della cartella esattoriale, senza intermediazione di un agente notificatore: secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. n. 436/02/10) e della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n. 61/22/10) risulta addirittura inesistente la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge, ossia:
a) gli Ufficiali della riscossione;
b) gli Agenti della Polizia Municipale;
c) Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
d) altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
D’altronde, secondo i giudici di Milano
“Lo scopo della notifica dell'atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente“.
Viene dunqueritenuta sempre fondamentale la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, anche quando a mezzo posta, poiché è considerata fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione, sicché la sua mancanza non può essere ritenuta una mera irregolarità .
La Commissione, infine, conclude rifiutando l’ipotesi del Concessionario di sanatoria dell’atto per raggiungimento dello scopo, in quanto si chiarisce che ciò non vale per gli atti giuridicamente inesistenti – come in questo caso – ma al massimo per quelli nulli.
Alla luce di quanto illustrato, dunque, appare irrinunciabile per Equitalia il rispetto della seguente procedura per poter effettuare la notifica delle cartelle a mezzo posta: l'Ufficiale della riscossione riceve la cartella da Equitalia e compila la relata di notifica, indicando l'ufficio postale da cui parte l'atto e apponendo la propria firma; l'Agente postale consegna la cartella ai legittimi destinatari.
Infine, ricordiamo che la Commissione Tributaria Regionale di Milano sent. ha ricordato che
“laddove la legge parla di notificazione di un atto, anche a mezzo posta, la legge stessa intende riferirsi ad una trasmissione dell'atto effettuata non direttamente, ma tramite l’intermediazione di un soggetto all’uopo specificatamente abilitato, che assume valore essenziale ai fini del riscontro o meno della fattispecie notificatoria, comportante l'essenzialità della relata di notificazione“.