Il contratto di franchising è di derivazione nordamericana, successivamente diffusosi in Europa a partire dagli anni ’60. L’istituto risulta pienamente integrato nel nostro sistema contrattualistico avendone il legislatore riconosciuto i relativi aspetti e connotati giuridici.
L'accordo contrattuale, rientrante tra quelli aventi natura atipica: prevede che una impresa denominata franchisor consenta ad un’altra impresa, detta franchisee di commercializzare i propri prodotti o di distribuire servizi con il proprio marchio o insegna. Il tutto, attraverso la concessione di una licenza d’uso.
Da un punto di vista strettamente giuridico, si rileva come attualmente la normativa di riferimento del contratto di franchising sia contenuta nella Legge 6 maggio 2004, n. 129.
Tale legge ha disciplinato il contratto di affiliazione commerciale prevedendo che lo stesso è un contratto fra due soggetti, economicamente e giuridicamente indipendenti, in forza del quale una parte concede la disponibilità all'altra, mediante pagamento di un corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazione commerciali, insegne, etc. inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, al fine di commercializzare determinati beni e servizi dell'affiliante.
I principali aspetti fiscali riguardano certamente la posizione del franchisee, avuto particolare riferimento all'ammortamento della licenza d'uso ed al regime IVA derivante dall'eventuale godimento di un bene immobile strumentale connesso con lo svolgimento dell'attività e facente parte dell'accordo complessivo di affiliazione commerciale stipulato con il franchisor.
Per quanto concerne la licenza riferibile al contratto di franchising, la stessa sarà oggetto di ammortamento ultrannuale ai fini civilistici, qualora il costo sostenuto per la licenza stessa abbia durata pluriennale, come si ritiene sia dato constatare negli accordi aventi la natura dianzi descritta.
La durata dell'ammortamento civilistico/fiscale dovrà intendersi rapportata alla durata dell’utilizzazione prevista dal contratto, assumendo che i benefici economici siano rinvenibili nell'intero arco temporale di durata dell'affiliazione commerciale e non per un periodo di tempo limitato ad alcune annualità .
Sotto un distinto profilo, inoltre, è opportuno segnalare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi in cui il franchisor metta a disposizione del franchisee anche il godimento di un immobile, oltre ai predetti beni e servizi oggetto dell'affiliazione commerciale.
L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che nel caso in cui il franchisor (o affiliante) conceda in godimento al franchisee (o affiliato) un immobile per un periodo di tempo, verso un determinato e specifico corrispettivo, risulterà integrato un contratto di locazione e dovrà , di conseguenza, applicarsi la disciplina fiscale prevista per le locazioni di immobili strumentali.
Infine, è utile constatare che l'Agenzia delle Entrate ha espressamente stabilito come nell'ambito del c.d. reverse charge sia irrilevante la presenza di eventuali contratti di franchising stipulati a monte dal franchisor (e appaltatore) aventi ad oggetto servizi di global service immobiliare con i propri affiliati commerciali (e subappaltatori).
Tale posizione deriva dalla circostanza per cui la denominazione degli accordi intervenuti tra le parti, ovvero eventuali accordi di franchising, così come il codice attività utilizzato, non assume carattere dirimente ai fini dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile in presenza di contratti di subappalto edili.
In questo senso il contratto di franchising regolamenta unicamente i rapporti interni tra franchisor e franchisee che operano nell'ambito del global service per l'utilizzo di marchi, licenze, etc., ma l'obbligo di eseguire opere edili non deriverebbe in alcun modo dal contratto di affiliazione commerciale.