Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro o sia nel pieno esercizio della propria attività o delle sue funzioni.
Ai fini del raggiungimento dei limiti di orario occorre però considerare anche i momenti di pausa, di attesa non lavorata o gli spostamenti nell’ambito del luogo di lavoro, che spesso vengono “dimenticati” da molte aziende.
In particolare, rientrano per legge nell’orario di lavoro:
a) il tempo in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dall’azienda, tenendosi a disposizione per fornire la propria opera in caso di necessità ;
b) i tempi di sosta anche superiore a 15 minuti, necessaria al recupero delle energie nel caso di lavorazioni molto faticose;
c) fasi di timbratura del cartellino;
d) momento della vestizione e svestizione, quando il datore di lavoro impone ai propri dipendenti di indossare una divisa aziendale e disciplina il tempo e il luogo di esecuzione dell’operazione.
Non sono invece computabili, e pertanto non vengono retribuiti:
a) i riposi intermedi presi all’interno o all’esterno dell’azienda;
b) il tempo impiegato per recarsi al lavoro, a meno che esso sia funzionale rispetto alla prestazione, come nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgere la sua prestazione lavorativa;
c) le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e non superiore a due ore comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione lavorativa.