La legge definisce luoghi di lavoro quelli destinati a “contenere” le postazioni ed ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda o unità produttiva comunque accessibile per il lavoratore.
Il datore di lavoro deve provvedere affinché:
a) luoghi di lavoro ma anche impianti e dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e pulitura, eliminando al più presto i difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) gli impianti e gli strumenti di sicurezza, destinati alla prevenzione o eliminazione dei pericoli, vengono sottoposti a costante monitoraggio e controllo del loro funzionamento.
Disposizioni particolari sono dettate per le c.d. zone di pericolo, cioè quelle situate in prossimità di un’attrezzatura di lavoro.
Per quanto riguarda l’aspetto igenico dei luoghi in cui viene prestato il lavoro non è possibile dar conto di tutte le misure richieste: ci limiteremo ad illustrare le principali.
I limiti minimi dei locali chiusi in aziende industriali che occupoano più di 5 lavoratori sono i seguenti: altezza netta non inferiore a 3 metri; cubatura non inferiore a 10 mc per lavoratore; 2 mq di superficie a disposizione di ogni lavoratore.
E’ vietato adibire al lavoro locali sotterranei, a meno che ricorrano particolari esigenze tecniche.
Le vie di circolazione (comprese scale, rampe di carico) devono essere situate e calcolate in modo che pedoni e veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e senza pericolo per i lavoratori; esse devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi, ect.
Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere rapidamente un luogo al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o da altre situazioni di emergenza.
Il numero, la distribuzione e la dimensione devono essere adeguati; l’altezza minima deve essere 2 metri, la larghezza conforme alla normativa anti-incendio.