Secondo l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è vietato l’uso di impianti per finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza.
In tali casi, infatti, l’installazione degli apparecchi è ammessa previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di accordo, con provvedimento della DPL su richiesta del datore di lavoro.
Il divieto di controllo a distanza riguarda sia la qualità della prestazione sia la quantità della stessa sia infine le sue modalità di svolgimento.
La giurisprudenza esclude dall’ambito di operatività del divieto in esame i c.d. controlli difensivi, cioè quelli volti a tutelare il patrimonio aziendale o comunque ad accertare condotte illecite del lavoratore.
La nozione di apparecchio di controllo a distanza comprende solo quei macchinari stabilmente installati e funzionanti automaticamente che permettono di acquisire la diretta conoscenza dell’attività dei lavoratori.
Tali non possono essere considerati ad esempio gli apparecchi radio o telefonici obbligatoriamente utilizzati in base alle disposizioni aziendali e per esigenze operativi di sicurezza dalle guardie giurate alle dipendenze di un datore di lavoro e addetti a posti fissi di vigilanza notturna, e per la cui attivazione sia necessario l’intervento dell’operatore.
La loro installazione, inoltre, è ammessa a prescindere dall’autorizzazione specifica quando il loro uso sia limitato al riscontro della regolarità o meno del servizio di vigilanza e non consenta al datore di lavoro di acquisire informazioni ulteriori sull’attività svolta dai propri dipendenti.
In sintesi sono esclusi dal divieto in esame gli accertamenti operati dall’imprenditore diretti a tutelare il proprio patrimonio aziendale, al di fuori dell’orario di lavoro e contro possibili atti penalmente illegittimi messi in atto da terzi.
Per perfezionare l’accordo sindacale legittimante l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo a distanza dei lavoratori è sufficiente la sottoscrizione da parte della RSA che esprime la maggioranza del personale; devono essere coinvolte necessariamente le RSA o le DPL delle province nelle quali sono ubicate le singole unità produttive.