La somministrazione di lavoro (o lavoro temporaneo o interinale) è uno strumento che consente alle aziende di beneficiare di una prestazione lavorativa senza che ciò comporti l’assunzione di tutti gli oneri derivanti dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Attraverso la combinazione di due distinti rapporti contrattuali (quello intercorrente tra l’agenzia somministratrice e l’impresa utilizzatrice e quello tra la somministratrice stessa e il lavoratore), entrano in relazione tre soggetti: l’agenzia somministratrice di lavoro, datore di lavoro da cui dipende formalmente il lavoratore; il lavoratore, formalmente dipendente dell’agenzia somministratrice, messo a disposizione dell’impresa utilizzatrice; l’impresa utilizzatrice (di seguito denominata utilizzatore), che esercita il potere di direzione e di controllo sulla prestazione di lavoro.
Poiché il datore di lavoro è l’agenzia, quest’ultima è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi connessi all’instaurazione allo svolgimento e alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
L’utilizzatore ha solo i seguenti oneri: a) comunicare all’agenzia tutti gli elementi utili per la determinazione della retribuzione dovuta; esercitare il potere di direzione e di controllo; effettuare le prescritte comunicazioni periodiche alle rappresentanti sindacali; porre in essere tutte le misure necessarie per tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori somministrati.
A seguito dell’abolizione della somministrazione a tempo indeterminato, il contratto può essere stipulato solo a tempo determinato, a fronte delle ragioni di seguito indicate: tecniche, produttive ed organizzative; di carattere sostitutivo.
E’ esclusa invece la possibilità di sostituire lavoratori in sciopero o una quota statistica di lavoratori assenti.