Le aziende con una determinata dimensione occupazionale sono obbligate ad assumere, nel rispetto delle procedure, una percentuale di lavoratori appartenenti alle c.d. categorie protette.
Rientrano in questa tipologia di lavoratori i disabili e altri soggetti ad essi equiparati (ad esempio i familiari dei caduti sul lavoro, le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e i loro familiari).
Accanto al sistema generale del collocamento obbligatorio la legge prevede altri obblighi di assunzione di cui sono destinatarie categorie particolari di lavoratori ritenute svantaggiate ed aziende aventi determinate caratteristiche: si tratta del collocamento obbligatorio dei centralinisti, dei massaggiatori e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, e degli orfani e coniugi superstiti.
Il datore di lavoro che occupa almeno 15 dipendenti è tenuto ad assumere un numero di soggetti appartenenti alle categorie protette che varia in base al numero dei lavoratori occupati in azienda.
Sono esclusi dall’obbligo i datori di lavoro che operano nei seguenti settori: edilizia, limitatamente al personale di cantiere e agli addetti al trasporto del settore; trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante; impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto; autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante.
Il limite occupazionale di 15 dipendenti viene verificato computando tutti i lavoratori subordinati, con l’esclusione dei soggetti avviati obbligatoriamente già assunti e i lavoratori di seguito indicati: apprendisti; assunti con contratto di inserimento; a tempo determinato (se il contratto è di durata non superiore a 9 mesi); somministrati; dirigenti; soci di cooperative di produzione e lavoro; a domicilio; assunti per svolgere attività all’estero; divenuti inabili dopo l’assunzione.