Il job sharing (o contratto di lavoro ripartito) è un particolare contratto di lavoro subordinato attraverso il quale due lavoratori assumono in solido l’impegno ad adempiere un’unica e identica obbligazione lavorativa.
Il contratto di job sharing dà dunque vita ad una posizione lavorativa unitaria, seppur ripartita tra due coobbligati, ovvero ad un’unica obbligazione con due rapporti.
La sorte di questi ultimi, pertanto, non potrà che essere identica in tutte quelle situazioni che interessano la posizione lavorativa oggettivamente intesa, mentre la duplicità e la distinzione dei rapporti si manifesta in tutte quelle situazioni in cui viene in rilievo la persona (ad esempio, per quanto concerne la comunicazione agli uffici, le registrazioni, le consegne di dichiarazioni).
Il rapporto di lavoro ripartito può sciogliersi per mutuo consenso, per morte di uno dei lavoratori o per recesso di una delle parti.
Quanto alle dimissioni, non si registrano particolarità : ciascuno dei coobligati può dimettersi con preavviso o senza in caso di giusta causa.
Per quanto concerne il licenziamento deve rimarcarsi l’integrale applicabilità della disciplina generale sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale e delle conseguenze del licenziamento illegittimo, con le particolarità derivanti dalle eventuali specifiche caratteristiche del contratto o dei contraenti.
In considerazione del vincolo di solidarietà , il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale interessa inevitabilmente entrambi i coobligati: il posto è uno solo e la sua soppressione non può che comportare automaticamente il licenziamento di tutti e due i lavoratori che lo occupano.
Quanto al licenziamento disciplinare, ferma la regola dell’applicabilità della disciplina generale, occorre precisare che il vincolo di solidarietà ed il particolare legame fiduciario che si instaura tra i due coobbligati fanno si che l’inadempimento dell’uno possa riflettersi sulla posizione lavorativa dell’altro.
La disciplina prevede che, salva diversa intesa, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Tale disposizione trovano applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente; nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.