Alla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto per legge a corrispondere le retribuzioni dell’ultimo periodo di lavoro, il trattamento di fine rapporto, i ratei di mensilità aggiuntive, le indennità per ferie non godute e, in alcuni casi, l’indennità sostitutiva del preavviso.
In aggiunta a questi importi il datore di lavoro può anche riconoscere altri emolumenti in base a pattuizioni collettive o individuali, ad esempio, gli incendivi all’esodo e i corrispettivi del patto di non concorrenza e di stabilità .
Al momento della risoluzione del rapporto può altre sì succedere che il datore di lavoro debba effettuare delle trattenute sulla retribuzione lorda (ad esempio in caso di cessazione del lavoratore nel corso del mese o di avvenuta fruizione di ferie non ancora maturate) o netta al lavoratore (ad esempio trattenute di carattere straordinario a titolo di penale per il mancato rispetto di patti, di risarcimento di danni, di indennità di mancato preavviso o per cessione di crediti di lavoro).
All’atto del pagamento delle competenze di fine rapporto il datore di lavoro effettua le ritenute contributive e fiscali sulle somme erogate, seguendo regole di prelievo diverse a seconda del tipo di emolumento in pagamento.
A tal proposito deve tenersi presente che le trattenute dal lordo riducono l’imponibile contributivo e fiscale, mentre le trattenute dal netto non hanno incidenza sulle somme imponibili.
Per prassi, infine, a fine rapporto il datore di lavoro può far sottoscrivere al lavoratore una quietanza liberatorio (o quietanza a saldo) vale a dire una dichiarazione in cui il lavoratore attesta di aver percepito una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro da pretendere dal proprio datore di lavoro.