Il computo del numero di dipendenti è un elemento fondamentale per l’individuazione del regime di tutela applicabile al lavoratore.
Ai fini dell’applicazione della tutela reale (ovvero in caso di licenziamento illegittimo il dipendente ha diritto ad essere reintegrato sul posto di lavoro), infatti, non rileva la natura imprenditoriale o non imprenditoriale del datore di lavoro, bensì il numero dei dipendenti.
L’accertamento del numero dei dipendenti occupati (che devono essere superiori a 15 per la tutela reale) dall’impresa va condotto considerando che i lavoratori subordinati e non chiunque presti stabilmente la propria attività in azienda.
Tra i lavoratori subordinati da computare all’interno dell’organico aziendale rientrano i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.
Sono, invece, esclusi dal computo: a) gli apprendisti; b) i lavoratori assunti con contratto di inserimento; c) i coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e collaterale; d) il socio consigliere di amministrazione, anche se presta stabilmente la propria attività in azienda.
Il computo deve avvenire per ogni attività produttiva che è definita dalla legge come sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo.
Non costituisce unità produttiva un una qualsiasi aricolazione dell’imprese nella quale operano uno o poiù dipendent, bensì un’articolazione avente autonomia sotto il profilo funzionale e organizzativo.