Da alcuni anni, il Ministero del Lavoro ha reso esecutiva (con decreto del 13 luglio 2007) l’estensione delle tutele di cui agli artt. 16, 17 e 22 del d.lgs. n. 151/2001 a favore dei lavoratori a progetto e delle categorie assimilate.
A seguito di tale previsione, l’INPS ha chiarito l’ambito soggettivo ed oggettivo di tale estensione.
La tutele in oggetto riguardano in primo luogo le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative, le associate in partecipazione e le lavoratrici autonome non iscritte ad una cassa previdenziale professionale.
Il comune denominatore di tali categorie di lavoratrici deve essere quello della iscrizione alla gestione separata INPS e della mancata iscrizione ad un’altra gestione previdenziale.
Restano escluse dalle tutele in oggetto le cosiddette mini co.co.co. e le collaboratrici in pensione.
Le tutele di cui si tratta riguardano anche i lavoratori padri appartenenti alle medesime categorie.
Preliminarmente, occorre osservare che tali tutele sono estese anche ai casi di adozione e affidamento di un bambino che non abbia superato i sei anni di età , oppure i 18 anni nell’ipotesi di adozione internazionale.
La prima tutela consiste nel divieto di adibire al lavoro le donne appartenenti alle suddette categorie: durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo i casi in cui è possibile lavorare fino ad un mese dal parto; ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; durante i tre mesi dopo il parto; durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tale divieto si estende anche a periodi di astensione anticipata che può essere emesso nei seguenti casi: nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Le indennità di maternità consistono in: congedo per maternità , 80% di 1/365 del reddito da lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato; congedo parentale, 30% di 1/365 del reddito da lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo, come sopra individuato.
Nei periodi di congedo, a tali categorie di lavoratori verrà accreditata la relativa contribuzione figurativa, che varrà sia ai fini della maturazione, che della quantificazione del trattamento pensionistico.
A tal proposito, l’INPS chiarisce le modalità di calcolo della contribuzione figurativa e quindi del numero dei mesi coperti da tali accrediti.
Il punto di partenza per tale calcolo, è il reddito medio di riferimento, che sarà uguale al rapporto tra il reddito conseguito nell’anno di riferimento e il numero dei giorni non indennizzati nel medesimo anno.
Il reddito medio figurativo andrà moltiplicato per il numero dei giorni indennizzati, ottenendo così la remunerazione figurativa.
Il reddito figurativo andrà sommato a quello effettivo.
Tale somma andrà tradotta in mesi di contribuzione figurativa ed a tal proposito occorrerà ragguagliarla al minimale reddituale previsto per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti che, per il 2010, è pari a 14.334.
Tuttavia: la copertura contributiva figurativa non può essere di durata superiore al periodo di assenza per maternità o per congedo parentale per il quale è corrisposta la relativa indennità ; la contribuzione figurativa per il relativo periodo da coprire andrà sommata, ai soli fini della misura della prestazione, in aggiunta a quella già accreditata.