Il d.l. n. 78/2010, contenente la cosiddetta manovra finanziaria correttiva, ha introdotto innumerevoli interventi in materia fiscale, tra cui anche una nuova modalità di notifica delle cartelle di pagamento.
L’art. 26, comma 1, d.p.r. n. 602/1973, stabilisce che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica, inoltre, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda ovvero dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
La manovra finanziaria, però, prevede una nuova modalità di notifica, costituita della spedizione e consegna della cartella tramite posta elettronica certificata (PEC).
L’art. 38, comma 4, lettera b), d.l. n. 78/2010, introduce, infatti, un nuovo comma dopo il primo del sopra illustrato art. 26 del d.p.r. n. 602/1973, per cui “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149-bis del codice di procedura civile“.
Il solo fatto di possedere un indirizzo PEC, pertanto, abilità l’utente alla ricezione della posta elettronica certificata.
Occorre, notare una peculiarità della PEC: per come sono state previste le norme, il messaggio si considera notificato, agli effetti di legge, nel momento in cui il gestore PEC lo consegna alla casella PEC del destinatario, a prescindere dal momento dell’effettiva lettura da parte di quest’ultimo.
È questo il motivo per cui diviene fondamentale il controllo periodico della propria casella PEC.
Per quanto sopra esposto, le cartelle di pagamento potranno ora essere notificate tramite PEC agli indirizzi risultanti dagli elenchi previsti dalla legge, e tale notifica s’intenderà eseguita al momento della consegna della cartella “virtuale” all’indirizzo PEC del destinatario, a prescindere dall’avvenuta lettura di essa da parte di questi.
Infine, occorre ricordare che i soggetti ad oggi obbligati ad avere attivato una casella PEC sono i professionisti iscritti in Albi o Collegi, le nuove imprese costituite in forma societaria, e le Pubbliche Amministrazioni.
Dal 29 novembre 2011 dovranno dotarsene anche le vecchie imprese costituite in forma societaria, mentre, per tutti gli altri soggetti, l’attivazione della casella PEC rimane, al momento, opzionale e volontaria.