L'Agenzia delle Entrate interviene con la circolare 19/E del 14 aprile 2010 in merito alle sentenze della Corte di Cassazione numeri 26635, 26636, 26637, 26638 del 18 dicembre 2009 per fornire indicazioni sulla gestione del contenzioso in materia di studi di settore.
Si parte dalla considerazione della Corte che “gli studi di settore rappresentano un'anomalia” del comportamento fiscale del contribuente dato dallo scostamento rispetto a quanto scaturisce da Ge.Ri.Co.
In particolare, con la sentenza 26635 è stato confermato che la mancata congruità degli Studi di settore deve essere confrontata da altri elementi idonei a fotografare l'effettiva situazione del contribuente e comunque tale elemento non risulta sufficiente a far scattare l'accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Secondo la Cassazione lo scostamento evidenziato legittima soltanto l'emanazione dell'invito al contraddittorio nel corso del quale i risultati devono essere corretti in modo da adeguare i ricavi e i compensi.
Sulla base di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate rileva che il contraddittorio risulta essere un elemento essenziale nel processo di accertamento di studi di settore e parametri. Conseguenza ne è che la mancata attivazione dello stesso da parte dell'ufficio determina l'assenza di un elemento essenziale del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa. Ragion per cui gli atti di accertamento emessi prima del contraddittorio devono ritenersi viziati. Gli uffici, pertanto, vengono invitati a non proseguire la controversia.
Qualora contribuente e ufficio non raggiungano un accordo nel corso del contraddittorio e l'ufficio emette l’atto di accertamento è necessario che vengano riportate, nella motivazione dell’ufficio, le ragioni esposte dal contribuente nel corso del contraddittorio stesso.
La mancata indicazione nella motivazione delle ragioni per le quali sono stati disattesi i rilievi del contribuente non determina comunque la nullità dell'atto per carenza di motivazione nel caso in cui le ragioni stesse sono state precedentemente riportate nei verbali di contraddittorio.