Di seguito le principali scadenze fiscali da assolvere entro il 15 marzo p.v.
Fatturazione differita
Entro il 15 marzo p.v. dovranno essere emesse e registrate le fatture differite e relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.
La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione e deve avvenire nel registro delle vendite o dei corrispettivi.
La sanzione amministrativa prevista in caso di violazione dell’obbligo di fatturazione e registrazione varia dal 100% al 200% dell’IVA relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di Euro 516,00.
In caso di violazione dell’obbligo per operazioni non imponibili ovvero esenti la sanzione varia 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di Euro 516,00.
Per quanto riguarda la registrazione con indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta la sanzione varia dal 100% al 200% dell’imposta non documentata, con un minimo di Euro 516,00.
Per l’omesso o insufficiente versamento periodico la sanzione è pari al 30% dell’importo non versato.
Per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti è prevista, inoltre, la reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l’importo è inferiore a Euro 154.937,07 per periodo d’imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni
Registrazione dei corrispettivi
Entro il 15 marzo p.v. dovranno essere registrate le operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Tenuti alla registrazione sono i commercianti al minuto e soggetti assimilati.
Le sanzioni per la violazione dell’obbligo coincidono con quelle previste per la registrazione delle fatture differite.