La cancellazione dal registro delle imprese implica la "morte giuridica" della società 

di Roberto Grementieri

Pubblicato 8 Marzo 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

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Con la sentenza n. 4062 del 22 febbraio u.s., la Corte di cassazione è intervenuta a comporre un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze giuridiche della cancellazione di una società  dal registro delle imprese.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte ha fissato le linee guida in merito a una problematica giuridica di carattere trasversale, che concerne anche la materia fiscale, con riferimento, ad esempio, alla notificazione degli atti tributari.

Sull’interpretazione dell’art. 2495 c.c. si sono formati due orientamenti.
La disposizione in parola, disciplinando la cancellazione delle società  dal registro delle imprese prevede che “ferma restando l'estinzione della società , dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci“.

In virtù di tale inciso, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità , la cancellazione dal registro delle imprese determinerebbe, rispetto a quanto accadeva in passato, l’estinzione irreversibile della società .

Dall’altra parte, secondo altre pronunce, alla cancellazione non conseguirebbe l’estinzione dell’ente ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società  stessa.

Dalle due riferite posizioni discendono anche due importanti conseguenze: in base alla prima interpretazione, sarebbe inammissibile la proposizione di un ricorso giurisdizionale da parte di una società  cancellata dal registro delle imprese; secondo l’altra tesi, invece, l’ente costituito in giudizio non perderebbe la sua legittimazione processuale in conseguenza della sopravvenuta cancellazione.

Secondo il principio di diritto offerta dalla Sezioni Unite: il secondo comma dell’articolo 2495 c.c. disciplina gli effetti delle cancellazioni di società  di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004); detta disposizione comporta il superamento del pregresso orientamento di legittimità  fondato sulla natura all’epoca non costitutiva della cancellazione “che invece dal 1 gennaio 2004 estingue di certo le società  di capitali nei sensi indicati“; dalla medesima data anche per le società  di persone vale la regola del venir meno della capacità  e legittimazione di esse, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società  sono parti.