Introdotto dal d.l. n. 78/2009, lo scudo fiscale permette ai contribuenti di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero al 31 dicembre 2008 in violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale.
Il decreto 194/2009 (c.d. milleproroghe) ha riaperto i termini: secondo le nuove disposizioni, infatti, i contribuenti possono effettuare le operazioni di emersione fino al 30 aprile 2010.
Il decreto, inoltre, ha stabilito due nuove aliquote dell’imposta straordinaria dovuta: 60% del rendimento presunto delle attività da regolarizzare o rimpatriare per le operazioni svolte dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010.
Per le operazioni eseguite dal 1 marzo al 30 aprile 2010, invece, l’aliquota sale al 70% del rendimento presunto (rendimento che è pari al 2% annuo per i cinque anni precedenti l’operazione).
In pratica, si pagherà un’imposta straordinaria del 6% per le operazioni perfezionate entro febbraio, del 7% per quelle successive.
La Circolare 29 gennaio 2010 sottolinea che non possono essere rimpatriate o regolarizzate le attività già trasferite nel territorio italiano dal 1° gennaio 2009.
I contribuenti, inoltre, devono presentare il modello di dichiarazione a un intermediario abilitato e fornire a quest’ultimo anche la provvista per il pagamento dell’imposta straordinaria.
I contribuenti che presentano la dichiarazione riservata non hanno l’obbligo di indicare le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso e per quello precedente.
Il decreto milleproroghe, inoltre, ha modificato le norme di contrasto ai paradi fiscali.
Quest’ultimo ha introdotto la presunzione di legge in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria del contribuente.