Scudo fiscale: novità  dal decreto milleproroghe e paradisi fiscali

di Roberto Grementieri

Pubblicato 10 Febbraio 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

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Introdotto dal d.l. n. 78/2009, lo scudo fiscale permette ai contribuenti di rimpatriare le attività  finanziarie e patrimoniali detenute all’estero al 31 dicembre 2008 in violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale.

Il decreto 194/2009 (c.d. milleproroghe) ha riaperto i termini: secondo le nuove disposizioni, infatti, i contribuenti possono effettuare le operazioni di emersione fino al 30 aprile 2010.

Il decreto, inoltre, ha stabilito due nuove aliquote dell’imposta straordinaria dovuta: 60% del rendimento presunto delle attività  da regolarizzare o rimpatriare per le operazioni svolte dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010.

Per le operazioni eseguite dal 1 marzo al 30 aprile 2010, invece, l’aliquota sale al 70% del rendimento presunto (rendimento che è pari al 2% annuo per i cinque anni precedenti l’operazione).
In pratica, si pagherà  un’imposta straordinaria del 6% per le operazioni perfezionate entro febbraio, del 7% per quelle successive.

La Circolare 29 gennaio 2010 sottolinea che non possono essere rimpatriate o regolarizzate le attività  già  trasferite nel territorio italiano dal 1° gennaio 2009.

I contribuenti, inoltre, devono presentare il modello di dichiarazione a un intermediario abilitato e fornire a quest’ultimo anche la provvista per il pagamento dell’imposta straordinaria.

I contribuenti che presentano la dichiarazione riservata non hanno l’obbligo di indicare le attività  oggetto di rimpatrio e regolarizzazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in corso e per quello precedente.

Il decreto milleproroghe, inoltre, ha modificato le norme di contrasto ai paradi fiscali.
Quest’ultimo ha introdotto la presunzione di legge in base alla quale gli investimenti e le attività  finanziarie detenute in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria del contribuente.