La Finanziaria 2010 (art. 1, comma 134) ha introdotto in via sperimentale e per il solo 2010 l’agevolazione per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione con almeno 50 anni di età .
Ai datori di lavoro è riconosciuto: a) per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato e per un massimo di 18 mesi, la quota di contribuzione prevista per gli apprendisti; b) in caso di assunzione con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, la contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti.
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi.
La norma dispone altresì il prolungamento della durata dell’agevolazione contributiva fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 a favore di coloro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva.
La riduzione contributiva è concessa su domanda, nei limiti di 120 milioni di euro per l’anno 2010.
Il successivo comma 151 stanzia, invece, 12 milioni di euro, nel 2010, a favore dei datori di lavoro che non hanno proceduto a riduzioni di personale e che pur non essendovi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione a requisiti normali.
Ai datori di lavoro spetta un incentivo pari all’indennità ancora spettante al lavoratore, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
Fra le misure a favore dei datori di lavoro appare opportuno segnalare la proroga per tutto il 2010 della detassazione delle somme erogate ai dipendenti a fronte di incrementi di produttività , innovazione ed efficienza organizzativa e di altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Fino al 31 dicembre 2010, le somme erogate a titolo premiale o incentivante possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva del 10 percento, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all’imposta sostitutiva.