Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non possono essere sostituite dalla relativa indennità (ad eccezione dei contratti di durata inferiore ad un anno) salvo in caso di cessazione di rapporto di lavoro. Ogni dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale diritto matura in relazione all'attività prestata dal dipendente nel corso dell'esercizio di riferimento.
Le ferie sono disciplinate dai contratti collettivi di categoria e solitamente possono essere godute interamente nel corso dell'esercizio.
E' prevista inoltre la fruizione di due settimane ininterrotte nel corso dell'anno di maturazione e i restanti giorni entro i 18 mesi successivi. Qualora successivamente a tali 18 mesi il lavoratore non abbia ancora fruito delle quattro settimane di ferie per cause non riferibili alla propria volontà , lo stesso sarà oggetto di specifico risarcimento del danno.
Spetterà al lavoratore, quindi, dimostrare l'entità del danno subito quantificabile in base al disagio psicofisico derivante proprio dalla mancata fruizione delle ferie.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il calcolo delle ferie maturate viene solitamente effettuato in dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio prestati. Le ferie maturate e non godute sono retribuite con un compenso che prende nome di indennità sostitutiva.
Se al termine dell'esercizio (o comunque alla cessazione del rapporto di lavoro) vi sono dipendenti che hanno maturato le ferie ma non ne hanno ancora potuto fruire, l'impresa dovrà imputare in contabilità generale il relativo costo di competenza alimentando il conto Debiti verso dipendenti per ferie maturate aggregato allo Stato Patrimoniale fra la voce Altri debiti come indicato dal principio contabile 19.
L'importo delle ferie spettanti ai dipendenti ma non godute rappresenta un costo per la società e, per questo, è totalmente deducibile dal reddito nell'esercizio di competenza. Contabilmente occorre imputare a Conto Economico, nell'esercizio in cui il dipendente ha maturato il relativo diritto, il valore delle indennità dovute al personale per ferie non godute. Nel caso in cui, nell'esercizio successivo, il dipendente recupera le ferie non godute, l'importo diviene una sopravvenienza attiva imponibile.