Con le Leggi: 7 agosto 1997, n. 266 e 23 dicembre 1996, n. 662, lo Stato ha istituito un “Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese e Consorzi“, proseguendo una linea di tutela e incentivazione delle attività produttive, che ha avuto un significativo impulso normativo negli anni ’80 con particolare riferimento alla “salvaguardia e allo sviluppo dell’occupazione pur in presenza dell’innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell’ambiente”.
“PMI.it” ha diffusamente affrontato l’argomento focalizzandosi sui requisiti normativi di accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi di particolare interesse per artigiani e imprenditori.
Stiamo parlando di un vero e proprio fondo finanziario che svolge la funzione di agevolare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, in un momento storico in cui molte di esse non sono in grado di assicurare una grossa solidità finanziaria ed è prioritario gestire due punti essenziali: la fase di crollo dell’economia; l’accordo internazionale “Basilea2”. Quest’ultimo in particolare porta gli istituti di credito a sostenere costi dipendenti dall’accantonamento di capitale proporzionale al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti.
Ciò se da una parte vuol dire maggiore rigore nella selezione delle PMI cui concedere credito, con parallelo incremento dei tassi d’interesse, dall’altra spingerà le aziende stesse a porre in essere politiche finanziarie più attente, che assumeranno una funzione dominante su tutte le altre, e a gestire maggiormente i costi evitabili.
Il 4 dicembre 2009 entrano definitivamente in vigore, con l’emanazione dei provvedimenti attuativi, i nuovi criteri di valutazione di accesso al Fondo centrale di garanzia per le Pmi. Il comitato di gestione del fondo estende l’accesso al credito anche alle Aziende sane in “temporanea difficoltà “, ossia colpite dalla crisi. Nel dettaglio, le novità approvate sono le seguenti:
- semplificazioni procedurali per le richieste di garanzia su operazioni di importo ridotto da parte di imprese start up;
- ampliamento dell’accesso alle procedure semplificate;
- aumento dell’importo massimo ammissibile alla procedura di “microcredito” da 75.000 euro a 100.000 ed estensione anche alle aziende che hanno presentato una perdita in uno degli ultimi due bilanci;
- modifica dei valori di riferimento, ora più flessibili, di alcuni indicatori per l’ammissione alla garanzia e sostituzione di quelli considerati ormai obsoleti.
In riferimento al Fondo di garanzia per quanto riguarda il 2009, ecco gli ultimi dati: un aumento delle domande dell’86,4% rispetto allo stesso periodo del 2008, un incremento del 185,8% dei finanziamenti richiesti, dell’87,3% dei finanziamenti accolti, del 109,6% dell’importo garantito. Oltre alla revisione dei criteri, nel 2009 sono state apportate altre importanti novità : l’ampliamento della dotazione a 1,6 miliardi di Euro da qui al 2012, l’estensione del Fondo alle imprese artigiane e l’aggiunta di una sezione speciale per il settore trasporti per i quali sono stati versati 50milioni di Euro.
Volendo essere maggiormente precisi sulle procedure di accesso ai fondi di garanzia, dobbiamo preliminarmente precisare che la funzione del fondo di garanzia è diretto a favorire le banche (garanzia diretta) oppure i “Consorzi di garanzia collettiva dei fidi” (controgaranzia).
L’istruttoria delle pratiche viene affidata ad un soggetto terzo che in questo momento è rappresentato dal Mediocredito Centrale di Banca Unicredit, di cui esiste un servizio di informazione e di orientamento on line. L’intervento può raggiungere anche una copertura del 90% della garanzia emessa da un Confidi, livello che alla luce dell’attuale dimensione della crisi economica è tutt’altro che sottovalutabile.
I soggetti che intendono richiedere la garanzia (banche, confidi ecc.) possono registrarsi e utilizzare un servizio on line del Medio Credito Centrale.
Le imprese invece possono rivolgersi direttamente agli enti preposti in seno alle regioni, di cui ottengono dettagli mediante la consultazione online dei portali regionali.
Ciascuna regione ha una propria dotazione inerente il Fondo di garanzia e ha approvato criteri generali e modalità di attuazione. Un chiaro esempio di documento esplicativo è quello pubblicato dalla Regione Piemonte a favore dell’imprenditoria femminile e giovanile.