Imprese commerciali: omissione scontrino? Chiusura negozio

di Roberto Grementieri

Pubblicato 27 Novembre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

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Con la sentenza n. 24012 del 13 novembre, la Corte di Cassazione ha ribadito che non viene evitata la chiusura dell'esercizio per i commercianti che non rilasciano lo scontrino fiscale, anche se hanno già  definito in via agevolata la sanzione prevista.

La vicenda trova genesi in un provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività  commerciale svolta dal contribuente, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 471/1997, che dispone, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività  per un periodo da tre giorni a un mese.

L'adita Commissione tributaria accoglie l'opposizione del contribuente e la pronuncia trova poi conferma nel giudizio di appello, in considerazione che il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo citato dispone espressamente che la definizione agevolata delle sanzioni (pagamento di un importo pari a un quarto di quella indicata nell'atto di contestazione) esclude l'irrogazione delle sanzioni accessorie, intendendosi per tale anche quella della sospensione dell'attività .

La Suprema Corte ha invece sancito che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività  per violazione delle disposizioni relative all'emissione dello scontrino fiscale non è suscettibile di essere preclusa dall'applicazione dell'istituto della definizione agevolata, in quanto il concorso fra le citate norme deve risolversi con prevalenza della prima sulla seconda in virtù del criterio della specialità .

Il principio di specialità  presuppone che fra due norme esista un rapporto di genus ad speciem e afferma che, in tal caso, la norma speciale ha la priorità  su quella generale, escludendone l'applicazione.
Pertanto, secondo il descritto criterio, una norma deve ritenersi speciale allorché, se non esistesse, il caso ivi contemplato rientrerebbe nella regola generale.

Secondo il detto criterio di specialità , ne consegue che la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività , ovvero dell'esercizio dell'attività  medesima, è eseguita a prescindere dalla circostanza che siano state o meno irrogate le sanzioni accessorie previste dall'articolo 21 del d.lgs. 472/1997.

In altri termini, la definizione agevolata della sanzione principale non può impedire l'irrogazione della sanzione de qua proprio perché quest'ultima gode di una disciplina speciale rispetto alla norma generale.