Versamento IRAP, questo sconosciuto… Quali aziende o imprenditori devono pagarla?
Presupposto per l’applicazione dell’imposta in parola è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società costituisce dunque in ogni caso presupposto d’imposta.
Numerose sono le sentenze, soprattutto della Suprema Corte di Cassazione, che hanno ribadito il carattere reale dell’IRAP quale imposta che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate ed ha riconosciuto in tale valore aggiunto, direttamente connesso all’elemento organizzativo, un idoneo indice di capacità contributiva.
La Giurisprudenza della Corte di legittimità – nel ritenere l’elemento organizzativo connaturato alla nozione stessa d’impresa – ha dichiarato pienamente conforme ai principi d’uguaglianza e di capacità contributiva l’assoggettamento all’imposta in esame del valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, siano esse di carattere imprenditoriale o professionale, essendo, in entrambi i casi, l’idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta.
In tema di IRAP, l’indagine circa l’esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare un incremento potenziale della produttività derivante dalla mera auto-organizzazione del lavoro personale non è necessaria ai fini dell’assoggettamento ad imposizione delle attività i cui redditi, riferendosi ad un’attività commerciale secondo la previsione dell’art. 2195 codice civile, sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi d’impresa (Cassazione Civile, sez. Tributaria, sent. n. 7899 del 30 marzo 2007).
La verifica del fattore organizzazione potrebbe non essere necessaria laddove, il contribuente soddisfacendo i requisiti, optasse per l’applicazione del regime dei contribuenti minimi (finanziaria 2008).
La norma recata dal comma 104 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce che i contribuenti minimi sono esenti dall’imposta sulle attività produttive.
Con tale disposizione il legislatore ha inteso prescindere dalle caratteristiche individuali dell’attività svolta ai fini dell’assoggettamento all’IRAP del reddito prodotto, riconducendo l’esenzione tra le specificità del regime in esame.