Il principio di inerenza nel calcolo IRAP

di Nicola Santangelo

Pubblicato 13 Ottobre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

logo PMI+ logo PMI+

In base all'articolo 83 del TUIR il reddito d'impresa si determina partendo dal risultato economico del bilancio d'esercizio, apportando variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione della normativa fiscale.

Le variazioni possono essere individuate nei costi che non sono fiscalmente deducibili e nei ricavi e proventi non tassabili, iscritti a Conto Economico. Il passaggio dal risultato civilistico a quello fiscale avviene in maniera extracontabile.

Il principio di inerenza dispone che affinché un costo sia interamente deducibile nell'esercizio è necessario che si riferisca ad attività  o beni da cui derivano componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito.

E' noto, infatti, che il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini dell'applicazione IRAP è quello civilistico.

Tuttavia, un costo che non appartiene all'attività  dell'impresa ma piuttosto viene sostenuto per scopi personali dall'imprenditore o dai soci non può essere dedotto neppure se civilisticamente viene imputato a conto economico.
In tal caso l'Amministrazione finanziaria può contestare all'impresa l'assenza di inerenza del costo ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate ha individuato una cosiddetta area di sicurezza all'interno della quale l'impresa può collocare i componenti negativi deducendo importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per le imposte sul reddito.
Si veda a tal proposito la circolare 36/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate.