Nuove regole per i siti web aziendali

di Roberto Grementieri

Pubblicato 5 Ottobre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

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L'articolo 42 della legge Comunitaria 2008 introduce importanti modifiche per le aziende nella realizzazione del proprio sito web e non solo.

In particolare, modificando l'art. 2250 c.c., si prevede che le società  per azioni, le società  in accomandita per azioni e le società  a responsabilità  limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire attraverso il sito web le seguenti informazioni:

la sede sociale, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società  è iscritta e il numero di iscrizione; il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio; l'eventuale stato di liquidazione della società ; se, in caso di s.p.a. o di s.r.l., la società  ha un socio unico.


Legge Comunitaria 2008 si riferisce allo “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” e pertanto deve applicarsi ai siti web, ma anche agli eventuali altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i social networks.

Questa interpretazione estensiva non è priva di critiche, ma consente di evitare spiacevoli sorprese alle aziende.

L’omessa esecuzione, infatti, ai sensi dell'art. 2630 c.c., espone la società  ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206,00 a 2065,00 euro.

Invariato resta, invece, l'obbligo per chi è in possesso di partita IVA di indicarla sulla homepage del sito web aziendale.

Per la mancata esposizione del numero di partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 Euro, trattandosi di violazione agli obblighi di comunicazione prescritti da legge tributaria.