Per le imprese neo-costituite, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.
La scelta della forma giuridica per l’avvio della nuova impresa individuale o collettiva non ha soluzioni univoche, in quanto collegata alla gestione dell’azienda per definizione dinamica e mutevole nel tempo.
Le decisioni nella fase della scelta sono molto importanti in quanto implicano conseguenze di carattere economico, vincolano le opzioni relative ai finanziamenti, condizionano i rapporti tra i soci (laddove esista una compagine sociale) e comportano un diverso trattamento fiscale, con ripercussioni sui costi aziendali.
La circolare 34/E illustrando le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 e dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008 che hanno modificato, in maniera sostanziale, la disciplina fiscale delle spese di rappresentanza.
Infatti, normalmente, nella fase di start up accade che vengono sostenuti dei costi rilevanti per l’avvio dell’impresa prima di poter conseguire dei ricavi, con impossibilità di poter dedurre le spese.
Per evitare tale problema, la disposizione normativa consente la deduzione delle spese di rappresentanza nell’anno di conseguimento dei primi ricavi e in quello successivo. La deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dall’impresa nella fase di start up potrà essere differita nel rispetto di due limiti: un limite temporale – le spese potranno essere dedotte nell’esercizio di conseguimento dei primi «ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa» e, al massimo, in quello successivo; un limite quantitativo – le spese di rappresentanza sostenute nella fase di start up saranno deducibili nella misura in cui le medesime spese sostenute nel periodo di conseguimento dei primi ricavi e del successivo siano inferiori al relativo plafond di deducibilità .
La specifica disciplina delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione non riguarda, infine, le spese di cui al comma 4 (relative a “beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro”), in quanto anche tali spese non sono soggette ai predetti limiti quantitativi e sono deducibili per il loro intero ammontare nell’esercizio di sostenimento.