L'articolo 7-bis del D.Lgs. 286/2005, inserito dal D.Lgs n. 214 del 22/12/2008, ha introdotto l'obbligo della scheda di trasporto per tutti i trasporti per conto terzi.
Questo documento deve accompagnare le merci durante il trasporto e deve essere compilato dal committente.
Lo scopo di questo documento, dovrebbe essere l'incremento della sicurezza stradale e dovrebbe inoltre favorire i controlli sull'attività di trasporto conto terzi.
La scheda di trasporto deve contenere le indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario delle merci, deve inoltre indicare tipologia e peso delle merci, nonché il luogo di carico e quello di scarico.
Questo documento può essere sostituito da una copia del contratto di trasporto, oppure da uno dei documenti indicati dalla normativa, come equivalenti (devono però contenere le informazioni previste dall'articolo del decreto).
Il decreto interministeriale (trasporti, interno ed economia) del 30 giugno contiene le indicazioni relative al contenuto che deve avere la scheda di trasporto.
Sono esonerati dall'applicazione della normativa, i trasporti di merci a “collettame” (trasporti effettuati in un unico veicolo di merci di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti).
Oltre alle sanzioni pecuniarie, la normativa prevede il fermo amministrativo del veicolo, nel caso in cui la scheda di trasporto non accompagni la spedizione della merce.
La normativa è in vigore dal 19 luglio 2009.