Le disposizioni introdotte dal decreto legge 78/2009 per rendere più rigorosi i controlli finalizzati al contrasto delle compensazioni illecite, avranno effetto dal 1° gennaio 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno.
Per contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti e contemporaneamente innalzare la soglia massima annua di utilizzo di crediti in compensazione, l’articolo 10 del d.l. 78/2009 introduce un meccanismo preventivo di controllo, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 10mila euro annui.
E’ innanzitutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito.
La dichiarazione, inoltre, deve aver ottenuto il visto di conformità da un professionista abilitato.
In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.
Le false attestazioni sono punite con la sanzione da 258 a 2.582 euro e, nel caso in cui l’illecito si ripetesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per ulteriori provvedimenti.
Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale, la norma introduce la possibilità di presentare la dichiarazione annuale sganciata dal modello Unico, in forma autonoma, cioè a partire dal 1° febbraio successivo all’anno d’imposta. La modifica consente di compensare il credito annuale a partire dal 16 marzo.
Inoltre, chi presenterà la dichiarazione annuale entro febbraio non sarà tenuto alla trasmissione della comunicazione dati IVA.
Perfezionate anche le regole relative alle sanzioni.
Viene, infatti, espressamente esclusa la possibilità di avvalersi della definizione agevolata per quelle derivanti dall’utilizzo di crediti inesistenti.
Pertanto, dopo la manovra estiva 2009, le sanzioni sono dovute, senza alcuno sconto legato a modalità e tempi di pagamento, nella misura minima del 100% fino a un massimo del 200% del credito inesistente utilizzato per la generalità dei casi, nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro.
L’articolo 10 del Dl 78/2009 precisa infine che, tenuto conto delle esigenze di bilancio dello Stato, un successivo decreto ministeriale potrà innalzare, a partire dal 1° gennaio 2010, il tetto massimo annuo di crediti compensabili, portandolo a 700mila euro.