L’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro) ha predisposto una breve guida (17 pagine) dedicata alla verifica di correttezza nella compilazione del documento di valutazione dei rischi e per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il documento, elaborato da Marcello Tambone, primo ricercatore presso il dipartimento tecnologie di sicurezza dell'Istituto, sottolinea che è obbligo di ciascun datore di lavoro, in relazione alla natura della propria azienda e tenendo conto delle misure generali di tutela, redigere un documento (in ottemperanza al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in cui siano riportati:
– una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
– l'indicazione delle misure dio prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
– il programma delle misure ritenute più opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
– l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
– l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
– l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
Nella guida, si ricorda in modo esaustivo quali sono le misure generali di tutela dei lavoratori, di cui il datore di lavoro deve tenere conto:
– la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
– l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo;
– la riduzione dei rischi alla fonte;
– la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda;
– la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, ovvero è meno pericoloso;
– il rispetto dei principi ergonometrici nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature;
– la priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali;
– la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o possono essere esposti al rischio;
– l'utilizzo limitato di agenti fisici, chimici o biologici sui luoghi di lavoro;
– il controllo sanitario dei lavoratori esposti a rischi specifici;
– l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
– le misure di protezione collettiva ed individuale;
– le misure di emergenza da adottare in caso di primo soccorso, di lotta all'incendio, di evacuazione e di pericolo grave ed immediato;
– l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
– la regolare manutenzione di locali, impianti, macchine ed attrezzature, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
– l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro rappresentanti, circa le questioni concernenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
le istruzioni ai lavoratori.
La guida ha lo scopo “dichiarato” di aiutare i datori di lavoro nel redigere il documento.. Infatti, nell'analizzare i luoghi di lavoro di cui è responsabile questi può avvalersi di opportune checklist.
Le checklist non possono però sostituire il documento, che deve essere il risultato di verifiche dirette nelle aree di lavoro. Tuttavia, possono risultare utili per evitare possibili errori e omissioni.
La guida passa infine a fornire indicazioni specifiche in relazione ai diversi settori di attività :
– Strutture edilizie – sicurezza e benessere dei lavoratori;
– Macchine ed impianti;
– Attività ed attrezzature di lotta agli incendi, che necessitano di essere opportunamente considerate nella compilazione del documento di valutazione dei rischi e nella successiva, importantissima, programmazione delle manutenzioni.