Secondo la terza sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 10284 del 5 maggio 2009), non è ammissibile il pignoramento ad opera di terzi delle somme spettanti all’Amministrazione finanziaria versate dai contribuenti presso gli istituti bancari delegati al trasferimento delle somme all’ente impositore: la non pignorabilità deriva dalla natura di credito tributario delle somme in questione, oltre che dalle finalità istituzionali a cui sono destinate.
La sentenza della Suprema Corte trae origine dalla condanna pronunciata a danno della Pubblica Amministrazione relativa al diritto al rimborso della cosiddetta “tassa sulle società “, spettante ad alcuni contribuenti che, per soddisfare il proprio credito, avevano agito coattivamente, ai sensi degli articoli 543 c.p.c., nei confronti del Ministero delle Finanze, presso la cui sede romana era stato notificato il pignoramento delle somme giacenti, a titolo di tributo, presso un istituto creditizio, delegato a effettuare il versamento delle stesse in favore dell’ufficio provinciale IVA.
L’Amministrazione finanziaria, innanzi al Tribunale di Modena e in seconda istanza davanti alla Corte di appello di Bologna, eccepiva l’impignorabilità delle somme giacenti presso la banca, in quanto derivanti dall’esercizio del potere di imposizione tributaria, obbligata al trasferimento all’ente impositore. Istanza rigettata da entrambi i giudici di merito.
Investita della questione, la Suprema corte ha stabilito che “la regola generale dell’assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore (artt. 2740 e 2910 c.c.) subisce, per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico. Perciò per la realizzazione di crediti di terzi verso l’amministrazione pubblica, non possono essere pignorati, presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell’ente pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto tributario fra l’ente e il contribuente“.